STATUTO SOCIALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA CHOW CHOW

(Approvato dall’Assemblea Generale dei Soci il 30/03/2004)

Art.1
E’ costituita il 17 Marzo 1987 l’Associazione non avente fini di lucro sotto la denominazione di Associazione Nazionale Italiana Chow-Chow che di seguito verrà indicata per brevità A.N.I.C.C., con sede provvisoria in Pieve Emanuele (MI) Via dei Pini, 4/E e trasferita in Ceriano Laghetto (Mi) Via Edmondo De Amicis, 20 dall’Assemblea Generale dei Soci del 24 Giugno 1998.
Essa mira a svolgere ogni più efficace azione per migliorare, incrementare e valorizzare la razza Chow-Chow nella sua varietà ed a potenziarne la selezione e l’allevamento, svolgendo anche incarichi di ricerca e di verifica affidati dall’ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tal fine l’A.N.I.C.C. fornisce periodicamente all’ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obbiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.

Art. 2
Per il conseguimento dei fini di cui sopra l’ A.N.I.C.C. :

a) propaganda la conoscenza, la divulgazione ed il miglioramento dei Chow-Chow; assiste nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale al raggiungimento degli scopi associativi.

b) E’ associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) del quale osserva del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determinazioni, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’ENCI. L’Associazione presta all’ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell’Associazione ha l’onere:
– di dare riscontro, di norma entro 15 giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzati dall’ENCI;
– di comunicare all’ENCI le variazioni all’Elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra variazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall’ENCI.
c) Organizza Manifestazioni direttamente od in collaborazione con l’E.N.C.I., con le Società Cinofile da questi riconosciute oppure con altri Enti o Società Specializzate anch’esse interessate a tali iniziative, richiedendo preventivamente l’approvazione ed il riconoscimento dell’E.N.C.I., nel quadro e con le discipline da esso stabilite.

Art. 3
Tutte le cariche in seno all’A.N.I.C.C. sono a titolo gratuito.
L’A.N.I.C.C. è apolitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.
I saldi eventualmente attivi del suo bilancio possono essere reinvestiti per la ricerca scientifica sulla razza Chow-Chow od essere riportate come voce attiva nell’anno successivo.
Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti che indirettamente, tra i Soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

Art. 4
Possono essere Soci dell’A.N.I.C.C. tutti i Cittadini italiani o stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento della razza Chow-Chow e la cui domanda di associazione sia presentata nei modi previsti dal presente statuto.
Tutte le categorie di Soci hanno diritto a godere dei benefici che l’Associazione stabilirà, nel limiti delle necessità e possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l’Associazione ed i propri Soci, l’uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

Art. 5
I Soci si dividono in Soci Sostenitori, Soci Ordinari e Soci Onorari. I loro doveri nei confronti dell’A.N.I.C.C. ed in conseguenza della loro appartenenza a questa sono uguali e, tutti indistintamente, beneficiano dei servizi e dell’assistenza dell’Associazione compatibilmente con le sue possibilità. Tutti i Soci sono tenuti a pagare la quota Associativa Annuale, tranne i Soci Onorari. La quota dei Soci Sostenitori sarà pari ad almeno il doppio della quota dei Soci Ordinari. Il Consiglio potrà nominare Soci Onorari persone che abbiano acquisito benemerenze nel campo della cinofilia. Non hanno diritto di voto i Soci di età inferiore ai 18 anni.

Art. 6
Per far parte in qualità di Socio Ordinario o Sostenitore dell’A.N.I.C.C., occorre avanzare domanda scritta e firmata sull’apposito modulo che la Segreteria fornirà e che dovrà essere compilato in ogni sua parte, pena la nullità, ed indirizzata al Presidente e con fotocopia di un documento d’identità. In tali domande deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare tutte le norme dello Statuto Sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo, in caso di mancata accettazione della domanda di iscrizione a Socio, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.
Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile.
L’iscrizione a Socio vale per l’anno in corso. Le domande di ammissione a Socio presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neo eletto.
La quota sociale annualmente versata dai Soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, ed è intrasmissibile ai terzi.

Art. 7
Tutti i Soci hanno diritto a presenziare all’Assemblea Generale dei Soci e possono prendere la parola previo assenso del Presidente dell’Assemblea. Hanno diritto di voto in Assemblea ed accesso alle cariche sociali soltanto i Soci Sostenitori ed Ordinari maggiorenni in regola con la quota Sociale per l’anno in corso. I Soci Sostenitori o i Soci Ordinari che non dovessero onorare entro il 31 marzo di ogni anno la loro quota sociale automaticamente non ottemperandovi non saranno più Soci dell’A.N.I.C.C. e la loro riammissione potrà avvenire unicamente presentando la relativa domanda al Presidente.
Ai Soci Onorari non spetta il diritto di voto né l’accesso alle cariche sociali.

Art. 8
La qualità di Socio si perde:

a) per dimissioni motivate, scritte, indirizzate mediante lettera raccomandata al Presidente dell’A.N.I.C.C., le dimissioni decorrono dalla data di ricevimento della lettera.

b) per morosità, ai sensi dell’articolo 7.

c) per espulsione proposta dal Collegio Disciplinare, deliberata a maggioranza dall’Assemblea Generale dei soci ed attuata dal Consiglio Direttivo.

d) per decesso.

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di Socio, perde ogni diritto relativo e non potrà usare il know-how dell’A.N.I.C.C. in attività che rientrino nell’oggetto e nei fini dell’Associazione.

Art. 9
Sono Organi Sociali:
a) L’Assemblea Generale dei Soci.
b) Il Consiglio Direttivo composto dai Consiglieri eletti dall’Assemblea.
c) Il Presidente.
d) Il Collegio Disciplinare.
e) Il Collegio Sindacale o dei Sindaci revisori (fra gli organi sociali può essere previsto anche un Comitato Tecnico.
f) Comitato Esecutivo.
I membri degli organi sociali, in caso di cessazione del mandato, restano in carica fino alla loro sostituzione.

Art. 10
L’Assemblea è composta dai Soci in regola col versamento per l’anno in corso e che godano dei diritti Sociali relativi. Ciascuno degli aventi diritto al voto, come da art. 7, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio avente diritto di voto mediante delega scritta e firmata; sono ammesse un massimo di due deleghe per delegato. Le deleghe devono essere depositate dal Socio cui sono intestate prima che l’Assemblea abbia inizio, alla Segreteria dell’A.N.I.C.C. .
Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, ne è consentito che un Socio Delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. Non è ammesso il voto per posta.
Nell’eventualità di Assemblee convocate nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo i partecipanti possono accedervi solo se in regola col pagamento della quota sociale dell’anno in corso, il rinnovo può essere, eventualmente, effettuato in contanti prima dell’apertura dei lavori.

Art. 11
L’Assemblea dei Soci è presieduta da un Presidente eletto al momento dagli aventi diritto di voto ed il Presidente stesso dovrà essere un avente diritto di voto. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione all’Ordine del Giorno, eleggere fra i presenti aventi diritto al voto tre scrutatori cui spetta verificare la validità delle deleghe depositate dai Soci e un segretario verbalizzante.

Art. 12
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, in territorio italiano in sede da destinarsi, entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e per l’approvazione del bilancio preventivo e relative coperture finanziarie per l’anno in corso.
In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data allorché lo ritenga necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo, oppure quando ne sia fatta domanda scritta e motivata al Presidente da parte di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto o dal Collegio Sindacale.
La convocazione è disposta dal Consiglio Direttivo con l’invio per posta di lettera ordinaria spedita almeno quindici giorni prima del giorno fissato per lo svolgimento dell’Assemblea, oppure sarà comunicato tramite il Notiziario Sociale almeno un mese prima del giorno in cui avrà luogo l’Assemblea.
Negli inviti devono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione nonché l’Ordine del Giorno da trattare.
L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
La seconda convocazione non potrà aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima.
L’Assemblea Generale dei Soci si pronuncia a maggioranza semplice dei voti, in caso di parità la proposta deve intendersi non approvata. Nel caso in cui, nell’Assemblea convocata per le Votazioni del rinnovo del Consiglio Direttivo, del Comitato dei Probiviri e dei Sindaci due o più candidati ottenessero pari voti, si procederà istantaneamente al ballottaggio tra i candidati aventi parità di voti sino ad ottenere una prevalenza tale da consentire l’ottenimento di una maggioranza semplice per sette degli eletti che formeranno poi il Consiglio Direttivo, tre Probiviri più due supplenti, tre Sindaci più due supplenti. Allorché venga convocata l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo, l’Ordine del Giorno dovrà contenere unicamente l’argomento “Elezioni del Nuovo Consiglio Direttivo, dei nuovi Sindaci, del nuovo Collegio Disciplinare”.
Possono presenziare all’Assemblea ed intervenire alla discussione, ma senza diritto di voto, i Soci Onorari.

Art. 13
Nell’Assemblea dei Soci gli aventi diritto di voto hanno il compito di deliberare:
a) Sul programma generale dell’A.N.I.C.C.
b) Sulle elezioni del Consiglio Direttivo, Collegio Disciplinare e dei Sindaci.
c) Sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario.
d) Sulle modifiche dello Statuto.
e) Su ogni altro argomento iscritto all’Ordine del Giorno che non sia di esclusiva competenza di altro Organo Sociale.
f) Sull’espulsione dei Soci proposta dal Collegio Disciplinare.
g) Sulla perdita della qualità di Associato nei casi di cui all’art. 8 lettera c.
h) Sull’applicazione e sulla misura delle quote associative.
Spetta inoltre all’Assemblea eleggere i Consiglieri, i membri del Collegio Disciplinare ed Sindaci effettivi e supplenti.

Art. 14
Il Consiglio Direttivo è composto da sette Consiglieri eletti dall’Assemblea dei Soci aventi diritto di voto.
Nel caso in cui l’E.N.C.I. ritenga opportuno inserire nel Consiglio Direttivo un Consigliere che lo rappresenti, il Consiglio Direttivo coopterà un nuovo Consigliere preso fra i Soci aventi diritto di voto. Un Consigliere è nominato dall’E.N.C.I. e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell’E.N.C.I.
Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all’E.N.C.I. circa l’andamento dell’Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’E.N.C.I.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri questi verranno sostituiti dall’Assemblea dei Soci nella sua prima riunione.

I Membri così eletti entreranno in carica immediatamente e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venissero a mancare invece più della metà dei Consiglieri il Collegio dei Sindaci convocherà con urgenza l’Assemblea dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo compiendo nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 15
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci; è responsabile dell’Amministrazione Sociale e quindi è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria; sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo e relativa copertura finanziaria, nonché il bilancio consolidato dell’esercizio dell’anno precedente; decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci, il Campionato Sociale, i Raduni, organizzandoli direttamente, o indirettamente, indice manifestazioni e convegni; sovrintende al lavoro degli Uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenza il personale stabilendone le mansioni e le remunerazioni; di costituire il Comitato Tecnico, nominandone i componenti e deliberando sulle proposte da esso avanzate; provvedere a pubblicazioni di carattere speciale o periodico.
Il Consiglio Direttivo può delegare propri Membri, od altri Soci dell’A.N.I.C.C. a svolgere autonomamente attività indicate dal Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Presidente e di uno o due Vice Presidenti, di un Segretario Nazionale ed eventualmente, di un Cassiere. Il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario Nazionale e l’eventuale Cassiere devono essere eletti dai e fra i Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo decide la Sede legale dell’A.N.I.C.C.
AI Consiglio Direttivo è demandata l’organizzazione delle elezioni in occasione del rinnovo delle cariche sociali.
Il Consiglio Direttivo ha poteri disciplinari nei confronti dei Soci di ogni grado; sovrintende alla gestione economica dell’A.N.I.C.C. redigendo il bilancio annuale dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Di ogni seduta sarà redatto verbale sull’apposito libro.

Art. 16
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi o quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure venga richiesto dal Collegio dei Sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno sette giorni prima di ciascuna riunione con comunicazione dell’Ordine del Giorno.
Se la riunione ha carattere di urgenza l’avviso di convocazione può essere inviato tre giorni prima con qualsiasi mezzo utile.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure in sua assenza o impossibilita da un Vice Presidente; qualora questi mancassero presiederà il Consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 17
I componenti del Consiglio Direttivo che, nell’anno Sociale, non interverranno a tre riunioni consecutive senza essersi giustificati, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica di Consigliere.

Art. 18
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo; provvede a quanto si riferisce alle norme statutarie e alla disciplina sociale; presiede il Collegio Disciplinare e il Comitato Tecnico. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo; le deliberazioni del Presidente, nel frattempo, costituiscono delibera valida, saranno nulle se non saranno poi approvate dal Consiglio Direttivo.
In caso di sua assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età.
In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella sua prima riunione entro due mesi dalla data delle dimissioni.
Il Presidente, od un suo delegato, richiede all’E.N.C.I. la designazione dei Giudici in occasione di mostre, gare o campionati di Chow-Chow sia in Italia che all’Estero, dopo aver sentito il Consiglio Direttivo.
Il Presidente deve essere di cittadinanza italiana.

Art. 19
Il patrimonio dell’A.N.I.C.C. è così costituito :
a) Dai beni mobili e immobili.
b) Dalle somme accantonate.
c) Da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.
Le entrate sono costituite:
a) Dalle quote annuali versate dai Soci
b) Dagli eventuali contributi concessi da persone fisiche/giuridiche, Enti Pubblici e privati.
c) Dalle attività di gestione.
d) Da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo legale.

Art. 20
COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI
La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio sindacale composto da tre sindaci, eletti, fra i Soci, dall’Assemblea generale dei soci i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. Nel caso venga a decadere il Consiglio Direttivo decadrà anche il Collegio Sindacale.
Questo per avere sempre la contemporaneità di scadenza di tutti gli Organi Sociali. L’Assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di due sindaci supplenti. I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio alle quali debbono essere invitati. L’esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno solare; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica fino a quando l’Assemblea dei Soci, con l’approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Al Collegio Sindacale possono essere eletti i Soci aventi diritto di voto.

Art. 21
COLLEGIO DEI PROBIVIRI E NORME DISCIPLINARI
Qualsiasi Socio è tenuto ad osservare le norme del presente statuto, le disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, lo Statuto dell’E.N.C.I., il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell’E.N.C.I., nonché le regole del buon costume e dell’onore sportivo. Il Socio che trasgredisce a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all’Associazione è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio Disciplinare, nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’E.N.C.I. Questo è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’ Assemblea generale dei soci che non ricoprano già la carica di consigliere. Durano in carica tre anni solari. Nel caso venga a decadere il Consiglio Direttivo decadrà anche il Collegio Disciplinare. Questo per avere sempre la contemporaneità di scadenza di tutti gli Organi Sociali. Uno dei membri effettivi preferibilmente sarà un competente in materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio Disciplinare. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio Disciplinare, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’Assemblea che provvederà alla nomina definitiva. Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e vagliate dal Consiglio Direttivo il quale, accertata la veridicità, le inoltrerà al Collegio Disciplinare, il quale si pronuncerà a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito voltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente dell’Associazione. In caso di mancanza grave il Consiglio potrà in via provvisoria sospendere direttamente il Socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i membri del Collegio Disciplinare, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia abbiano a pronunciarsi definitivamente.
Il Consiglio procede all’attuazione del lodo emesso dai probiviri. I provvedimenti disciplinari che il Collegio Disciplinare può adottare a carico di un socio sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l’espulsione del Socio, il Collegio Disciplinare avanzerà la proposta di tale provvedimento all’Assemblea generale dei Soci, che si pronuncerà in via definitiva. Al Collegio dei Probiviri possono essere eletti sia i Soci Ordinari e sia i Soci Sostenitori purché abbiano almeno due anni di anzianità nell’Associazione.
La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’E.N.C.I. nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto E.N.C.I. , nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell’Associazione Nazionale Italiana Chow Chow sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’E.N.C.I. mediante ricorso scritto , sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’E.N.C.I.
L’Associazione Nazionale Italiana Chow Chow ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’E.N.C.I.

Art. 22
L’A.N.I.C.C. rientra nel D. Lgs. 460/97 che ha istituito le Onlus, e nell’art. 111 del T.U. delle Imposte Dirette, non può esercitare attività commerciali a qualsivoglia titolo; presta la sua opera contro offerte o donazioni libere o contro rimborso spese. Le attività di bilancio devono essere usate per fini Associativi.

Art. 23
In seno all’A.N.I.C.C. può essere istituito dal Consiglio Direttivo il Comitato Tecnico.
Esso è composto da almeno tre Membri effettivi (compreso il Presidente) ed è presieduto dal Presidente dell’ A.N.I.C.C.; in caso impossibilità del Presidente A.N.I.C.C., questi delegherà a presiedere un Membro del Consiglio Direttivo non facente parte del Comitato Tecnico. Almeno uno di loro potrà essere, preferibilmente, un socio allevatore di comprovata capacità ed esperienza. Può farvi parte anche un collaboratore esterno non socio di comprovata esperienza in materia. Il Comitato Tecnico è nominato dal Consiglio Direttivo dell’A.N.I.C.C., ed ha il compito di indicare tutte quelle norme sanitarie, biologiche e morfologiche atte ad informare i Soci, nonché di adempiere ad altri specifici incarichi affidati allo stesso dal Consiglio Direttivo ed inerenti le sue competenze.
Il Consiglio Direttivo, su indicazione del Comitato Tecnico, nomina i Medici Veterinari delegati ad affiancare il Comitato Tecnico. Tanto un Membro del Comitato Tecnico, con esclusione del presidente dell’Associazione, quanto un Membro delegato, possono essere sostituiti dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento in casi di contingente necessità.

Art. 23 Bis
SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento la stessa Assemblea, sentito il Collegio dei revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla Legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla Legge.

Art. 24
All’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana vengono riconosciuti poteri di tutela e vigilanza, ed il diritto di disporre ispezioni in caso di mancato funzionamento e di gravi irregolarità di violazioni statutarie, di nominare un commissario “ad acta”, nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto secondo lo Statuto Sociale dell’E.N.C.I. nonché nel regolamento di attuazione del medesimo.

Art. 25
Il presente Statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea dei Soci, entra in vigore con effetto immediato annullando il precedente. Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all’Assemblea dei Soci se non dal Consiglio Direttivo dell’A.N.I.C.C., oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto in Assemblea.
In questo ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto e motivata al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere approvate a maggioranza dei presenti da un’Assemblea che riunisca almeno metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
Le modifiche allo Statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea devono essere comunicate all’E.N.C.I. per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.

Art. 26
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello del territorio in cui risiede la sede legale dell’A.N.I.C.C..

Art. 27
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di Legge ed ai principi generali di diritto, nonché allo Statuto Generale dell’Ente Nazionale Cinofilia Italiana.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA CHOW-CHOW

Il Presidente

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